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Fiqh (da cui deriva il nome dei giurisperiti fuqahāʾ) può essere tradotto con il termine di giurisprudenza coranica.

Il diritto musulmano nasce dal prolungamento del lavoro di costruzione della Legge Coranica. Nel corso della storia l'Islam ha costituito una disciplina autonoma di autoregolazione paragonabile al cosiddetto diritto positivo, che viene applicato a comportamenti contemporaneamente religiosi e sociali.

Lo storico Ibn Khaldun definisce il fiqh come la "conoscenza dei comandamenti di Dio che concernono le azioni, qualificate come wājib (obbligatorie), ḥarām (vietate), mandūb (raccomandate), makrūḥ (disapprovate) o mubāḥ (indifferenti)"[1].

Le scuole giuridiche sunnite

Nel Sunnismo si distinguono quattro principali scuole giuridico-religiose, le quali si differenziano tra loro sia per gli strumenti ermeneutici usati per l'interpretazione della Legge Coranica, sia nella ritualità adottata per il suo rispetto.

  1. Hanafita: diffusa in Iran e Iraq dagli Abbasidi, poi fiqh ufficiale per gli Ottomani, oggi il più diffuso. Prevede un ampio ricorso alla valutazione personale del giurista (raʾy), alla consuetudine (ʿurf) e a valutazioni di opportunità.
  2. Malikita: diffusa soprattutto nel Maghreb (un tempo anche in al-Andalus e nella Sicilia islamica), si basa sulle tradizioni e gli usi medinesi dei primi seguaci del Profeta (Sunna), procedendo per analogia (qiyās) e utilizzando criteri sussidiari quali la valutazione del bene comune.
  3. Shafi'ta: riduce l’uso dell’analogia e dà più importanza alla Sunna, ma solo in quelle parti direttamente risalenti al Profeta. È diffusa in Bahrein, Yemen, India, Indonesia, Africa Orientale.
  4. Hanbalita: ribadisce la supremazia dei testi sacri sul ragionamento personale, e rifiuta l’analogia come fonte del diritto. Al tempo degli Ottomani viene relegata alla Penisola arabica, e oggi vi si trova come fondamento del Wahhabismo.

Va tenuto presente che ai giudici islamici è consentito rivolgersi alla scuola giuridica che comporta pene più favorevoli all’imputato.

Il diritto penale tradizionale islamico

Esistono tre categorie di reati nel diritto penale islamico dell’VIII-X secolo:

  1. Ḥudūd (limiti, sing. ḥadd): per il quale il Corano prevede esplicitamente una pena
  2. Qiyas (delitti di sangue): omicidio e ferimento, punito con compensazione o rappresaglia (legge del taglione)
  3. Taʾzīr (altri crimini): usura, gioco d’azzardo, omosessualità, spergiuro (discrezione del giudice)

Tra i reati-ḥadd si ritrovano:

  1. Relazioni sessuali illecite (zināʾ) cioè sesso con donne sposate o libere non prostitute
  2. Falsa accusa di zināʾ
  3. Furto
  4. Rapina a mano armata
  5. Apostasia e blasfemia
  6. Ribellione contro i governanti

Tali reati vengono considerati i più gravi (a differenza dell’omicidio) al fine della difesa della proprietà, della nuova religione nascente e dell’onore, in un contesto di transizione da una società nomade e poligamica ad una società sedentaria, urbanizzata e monogamica.

Il Corano stabilisce le pene per i reati-ḥadd, assieme ad una serie ben definita di criteri perché tali pene possano essere comminate. L’impianto generale del diritto penale islamico è pertanto molto diverso da quello romano-occidentale. Se nel diritto romano si hanno una serie di pene sempre più gravi in corrispondenza della maggiore gravità del reato, il diritto penale islamico prevede pene gravissime (fino alla morte) a fini di deterrenza, accompagnate da una serie puntigliosissima di condizioni necessarie per comminare tale pena, al fine di rendere tale pena applicabile solo in casi limitatissimi e pressoché improbabili.

Condizioni per la condanna a pene-ḥadd:

  1. testimonianza oculare di 4 uomini musulmani adulti
  2. confessione ripetuta 4 volte di fronte a 4 giudici diversi, precisa e dettagliata, e ritrattabile in qualsiasi momento prima della pena.

Le pene variano inoltre in base allo status degli accusati: musulmani, sposati e uomini liberi sono soggetti a pene maggiori rispetto a non musulmani, non sposati e schiavi.

L'amministrazione della cosa pubblica (siyāsa sharʿiyya)

La definizione di “diritto musulmano”, spesso tradotto genericamente con il termine fiqh, riguarda indubbiamente «le parti di fiqh che sono veramente giuridiche dal punto di vista occidentale» [Schacht], tuttavia «comprende sia quello che per i musulmani è siyāsa sharʿiyya (amministrazione della cosa pubblica in modo non contraddicente la Shari'a), sia alcuni istituti, tollerati solo in epoca tarda».

Il concetto di fiqh, infatti, esclude molte parti di quelle discipline che per gli occidentali rientrano nel diritto pubblico e nel diritto privato in quanto prive di riscontri sostanziali nel testo sacro; esempi di questo tipo sono la dottrina dello stato e del suo capo, molta parte del diritto amministrativo (cioè la siyasa shar’iyya), ecc. Le tre branche del diritto in discussione (costituzionale, amministrativo e internazionale) presentano un «carattere essenzialmente teoretico e fittizio» e possiedono una «intima connessione degli istituti che le compongono più con la storia politica degli stati islamici che con la storia del diritto musulmano».

Il sovrano dello Stato musulmano, tecnicamente detto imām, deve in primo luogo predisporre la società affinché si possano applicare le norme del fiqh e i giudici dei tribunali, qadi, possano svolgere la loro funzione giuridica. Tuttavia, nei casi in cui non vi sia una disciplina sciaraitica, ricade sull’imām la competenza esecutiva, in parte attribuitagli dalla Legge in maniera esplicita, laddove egli deve attuare le sentenze fondate sulle pene discrezionali (taʾzir) emesse dal qadi, e in parte ricollegata alla consuetudine locale, che va a colmare il vuoto normativo sciaraitico. In teoria, perciò, il califfo/imam «è rappresentante ed esecutore della legge e non può che osservarla quando essa è esplicita (nass). Quando la legge tace, al contrario, egli acquista maggior libertà d’azione; poiché il califfo non è un mandatario ordinario, ma un fiduciario, e l’esecuzione della legge è affidata al suo prudente arbitrio (ijtihad) in tutte le materie che non sono tassativamente determinate dalla Legge sacra, da cui deriva il suo mandato. E per questo riguardo, il suo campo di azione è amplissimo». L’ijtihad, latu sensu, non è un arbitrio, opinione assolutamente personale, ma il prudente arbitrio, la coscienza giuridica dell’interprete del caso specifico, affinata ed addestrata da un'intensa e profonda meditazione della legge nel suo complesso.

Nella dottrina politica islamica, tale potere esecutivo discrezionale, come precedentemente detto, è definito siyāsa sharʿiyya, principio che ha favorito l’uso, da parte dei detentori del potere, di emanare dei regolamenti (qawānīn) contenenti norme (qanun) di diritto pubblico e penale. Trattandosi di norme regolamentari si capisce bene che, almeno a livello di dottrina giuridica, non è possibile che queste soverchino le norme del fiqh, che – in quanto di discendenza sciaraitica – sono delle norme di legge, collocate perciò su di un livello gerarchico superiore. Eppure storicamente questo scavalcamento è avvenuto di continuo. Con gli Ottomani, in particolare, la siyāsa (e i relativi qānūn che da essa dipendono) acquisisce nuovo vigore, divenendo sempre meno sharʿiyya (vincolata dalla Legge sacra), e sempre più yasamalı (legata alle tradizioni non islamiche dell’Anatolia e dell’Asia centrale). Il termine qānūn, perciò, indica ora degli atti che oltrepassano di gran lunga il limite succitato della gestione amministrativa e del diritto penale.

Note

  1. Levy (1957), p. 150

Bibliografia

Una prima veloce panoramica sul diritto islamico e le sue scuole, nonché ulteriori indicazioni bibliografiche sulla complessa materia, si può avere leggendo i capitoli relativi all'argomento in:

  • A. Bausani, L'Islam, Garzanti, Milano 1980
  • C. Saccone, I percorsi dell'Islam, EMP, Padova 2003 (con eccellente bibliografia di oltre 2000 titoli complessivi)

Fonti tradotte in italiano

  • Ibn Ishaq, Il "Mukhtasar" o sommario di diritto malikita. vol. I: giurisprudenza religiosa (‘ibadāt); vol. II: diritto civile, penale, giudiziario, a cura di I. Guidi e D. Santillana, Hoepli, Milano 1919.
  • Molla Hüsrev, Trattato sulla guerra. Il Kitāb al-ğihād di Molla Hüsrev, introduzione e traduzione di Nicola Melis, Aipsa, Cagliari 2002.

Trattazioni classiche in italiano o tradotte

  • T. W. Juynboll, Manuale di diritto musulmano secondo la dottrina della scuola sciafiita, Milano 1916
  • D. Santillana, Istituzioni di diritto musulmano malichita con riguardo anche al sistema sciafiita, 2 voll. Roma 1926-38
  • C. A. Nallino, Raccolta di scritti editi e inediti. vol. IV: Diritto musulmano, Istituto per l'Oriente, Roma 1942
  • Abdu 'r-Rahim, I principi della giurisprudenza musulmana secondo le scuole hanafita, malikita, sciafiita e hanbalita, Roma 1922
  • H. Lammens, Islam, credenze e istituzioni, Laterza, Bari 1948
  • E. Bussi, Principi di diritto musulmano, Milano 1943
  • A. D'Emilia, Scritti di diritto musulmano, Istituto per l'Oriente, Roma 1976

Trattazioni più recenti, in italiano o tradotte

  • J. Schacht, Introduzione al diritto musulmano, Ed. Fondazione Giovanni Agnelli, Torino 1995
  • G. Caputo, Introduzione al diritto islamico, vol. I: concetti generali, il matrimonio, la famiglia, le successioni, Torino 1990
  • A. Cilardo, Teorie sulle origini del diritto islamico, IPO, Roma 1990
  • A. Cilardo, Diritto ereditario islamico delle scuole giuridiche ismailita e imamita. Casistica, Istituto Universitario Orientale, Napoli 1993
  • A. Cilardo, Diritto ereditario islamico delle scuole giuridiche sunnite (hanafita, malikita, sciafiita, hanbalita) e delle scuole giuridiche zaydita, zahirita e ibadita, Istituto Universitario Orientale, Napoli 1996
  • E. Varriale, La legge sacra. Diritto e religione nell'Islam, Caneggio 1986
  • F. Castro, Lezioni di diritto musulmano, Cafoscarina, Venezia 1982
  • F. Castro, Diritto musulmano, Torino 1990

Trattazioni relative ad alcune tematiche particolari, giuridiche e economiche

  • AA.VV., Il matrimonio tra cattolici e islamici. Atti del 32º Congresso di Diritto Canonico, Roma 4-7 settembre 2000, Città del Vaticano 2002
  • G. Vercellin, Istituzioni del mondo musulmano, Einaudi, Torino 1996
  • G. M. Piccinelli, Il sistema bancario islamico, Istituto per l'Oriente, Roma 1989
  • G. M. Piccinelli, Le società di persone nei paesi arabi, IPO, Roma 1990
  • B. Scarcia Amoretti, Profilo dell'economia islamica, Palermo 1988
  • B. Scarcia Amoretti, Tolleranza e guerra santa nell'Islam, Sansoni, Firenze 1974
  • V. Abagnara, Il matrimonio nell'Islam, Napoli 1996
  • R. Aluffi-Peccoz, La modernizzazione del diritto di famiglia nei paesi arabi, Milano 1990
  • S. Ferrari (a cura), L'Islam in Europa. Lo statuto giuridico delle comunità musulmane, il Mulino, Bologna 1996
  • S. Ferrari (a cura), Musulmani in Italia. La condizione giuridica delle comunità islamiche, il Mulino, Bologna 2000
  • M. Tedeschi, La presenza islamica nell'ordinamento giuridico italiano, Napoli 1996
  • F. Ersilia, Introduzione alle regole alimentari islamiche, Istituto per l'Oriente, Roma 1995
  • M. Chebel, La circoncisione, Catania 1993
  • V. Chapra, Obiettivi dell'ordine economico islamico, Carmagnola 1979
  • M. Rodinson, Islam e capitalismo, Einaudi, Torino 1968
  • B. Pirone, Profilo della famiglia nell'Islam, Gerusalemme 1975
  • A. Destro (a cura), La famiglia islamica, Bologna 1998
  • Fondazione Agnelli (a cura), Dossier mondo islamico I: il dibattito relativo all'applicazione della shari'a, Torino 1995

Trattazioni relative al tema dei diritti umani e delle minoranze

  • A.M. Mayer, Islam and Human Rights, Boulder 1991
  • M. A. Sinaceur, Tradition islamique et droits de l'homme, Parigi 1985
  • A. Fattal, Le statut légal des non-musulmans en pays d'Islam, Beirut 1958
  • Abu Sahlieh Sami Aldeeb, Les musulmans face aux droits de l'homme, Bochum 1994
  • J.J. Nasir, Islamic Law and Personal Status, Lndon 1986
  • A. H. Hourani, Minorities in the Arab World, London 1947
  • Nicola Melis, “Lo statuto giuridico degli ebrei dell’Impero Ottomano”, in M. Contu – N. Melis - G. Pinna (a cura di), Ebraismo e rapporti con le culture del Mediterraneo nei secoli XVIII-XX, Giuntina, Firenze 2003.
  • P. G. Donini, Le minoranze nel Vicino Oriente e nel Maghreb, Salerno 1985
  • A. Pacini, L'Islam e il dibattito sui diritti dell'uomo, Torino 1998
  • A. Pacini (a cura),Comunità cristiane nell'Islam arabo, Torino 1997
  • G. Samir Eid, Arabi cristiani e arabi musulmani, Milano 1991
  • A. Morigi et alii, La libertà religiosa nei paesi a maggioranza islamica. Rapporto 1998, Roma 1999

Trattazioni di autori musulmani in italiano o tradotte

  • Nicola Melis, Trattato sulla guerra. Il Kitab al-gihad di Molla Hüsrev, Aipsa, Cagliari 2002.
  • K. Ahmad, La famiglia nell'ordine islamico, Centro Islamico, Milano 1985
  • T. Ramadan, Essere musulmano europeo. Studio delle fonti islamiche alla luce del contesto europeo, Città aperta, Ed. Trina (EN) 2002
  • M. Asad, Jihad, Parma 1980
  • Centro Islamico (a cura), Il divieto alimentare per bevande alcoliche e carne di porco nell'Islam, Milano 1984
  • Centro Islamico (a cura),Insegnamenti morali dell'islam, Milano 1987
  • M. I. Ibrahim, L'islam e le teorie economiche odierne, Carmagnola 1980
  • R. Pasquini, Codice alimentare islamico, Milano 1995
  • R. Pasquini La famiglia nell'ordinamento islamico della società, Milano 1995

Voci correlate

  • Kafala

Collegamenti esterni

http://www.treccani.it/enciclopedia/fiqh/

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